L'ordinamento italiano attuale spinge molto affinché le parti in causa trovino una bonaria composizione alle loro vertenze, sia per questioni tecnico-economiche (il processo costa molto in termini di risorse umane e finanziarie) sia per indubbie esigenze di pacificazione sociale. Per questo motivo nella gran maggioranza delle controversie è auspicabile trovare un accordo amichevole tra le parti che consenta di risolvere il contenzioso prima di arrivare a sentenza. Conciliare (o transarre) una vertenza significa quindi che le parti si fanno reciproche rinunce pur di risolvere la propria controversia nel minore tempo possibile e con le più ampie garanzie di soddisfazione del credito.
2) Quanto tempo trascorre tra l'apertura della pratica e la conclusione del processo?
Purtroppo non c'è un tempo definito, perché dipende da numerose variabili. Qualora si tratta di contenzioso in materia di lavoro, ad esempio, il tempo dipende dalla possibilità di risolvere la controversia senza necessità di agire in giudizio (in questo caso i tempi possono variare tra 30 giorni e 3 mesi a seconda della complessità della vertenza) oppure, in caso di necessità di tutela giudiziaria, dalla complessità della vertenza, dal carico di lavoro del giudice a cui è affidata la causa e dal numero delle parti presenti. Su Roma il contenzioso è stimato in un periodo che oscilla tra 1 e 3 anni, ma si spera che l'introduzione del processo telematico, a cui lo studio Russo & Partners è già abilitato, possa ridurre ulteriormente i termini.
3) Che cos'è il contributo unificato?
Si tratta di un bollo posto a carico di chi instaura una causa in giudizio quale contributo alle spese di giudizio. In sostanza si tratta di una tassa sulle cause civili e amministrative, che si paga all’inizio del procedimento al momento in cui si va a depositare la causa in tribunale (cosiddetta iscrizione a ruolo). La maggior parte delle controversie sono gravate da tale imposta, ma a seconda del reddito personale o familiare si può essere esentati dal pagamento del contributo, il quale è di somma variabile a seconda del tipo di causa e del valore economico della stessa. Nell'ambito delle cause di lavoro il contributo è ridotto a metà rispetto alle cause civili e il lavoratore ne è esentato se non ha dichiarato un reddito annuo familiare per l'anno precedente l'instaurazione del processo superiore ad euro 32.298,99.